La Riforma dello Sport è entrata in vigore il 1 luglio 2023, ma tramite il decreto “Anticipi” (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha posticipato i termini degli adempimenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche relativi all’adeguamento degli statuti ed alla scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego per direttori di gara e arbitri. Infatti, è stata prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.
L’obiettivo principale di questa riforma è quello di garantire riconoscimento e tutele a tutti i lavoratori sportivi, con l’introduzione di nuove norme che regolamentano i contratti di lavoro e le modalità di impiego dei collabratori, ma non solo. Infatti, l’obiettivo è anche quello di semplificare gli adempimenti a carico del mondo dello sport, riducendo la burocrazia e rendendo più agevoli le procedure.
In questo articolo vi spiegheremo, in modo chiaro e dettagliato, cosa prevede la Riforma sul lavoro sportivo, a chi si rivolge e quali sono le principali novità che introduce, sia per gli associati che per le società sportive.
a chi si rivolge la riforma dello sport?
La Riforma Sportiva si rivolge a tutti i lavoratori sportivi. Ma chi sono i lavoratori sportivi? L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 identifica quali Lavoratori sportivi le seguenti figure:
- gli Atleti;
- gli Allenatori;
- gli Istruttori;
- i Direttori Tecnici;
- i Preparatori Sportivi;
- i Preparatori Atletici;
- i Direttori di Gara;
- ogni Tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva inclusa nell’elenco del Dipartimento per lo Sport, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Sono invece eslusi dal lavoro sportivo tutti coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale e tutti i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (commercialisti, geometri,avvocati, etc).
i rapporti di lavoro previsti dalla riforma dello sport:
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere la forma di:
- Lavoro sportivo subordinato;
- Lavoro sportivo autonomo (occasionale o con apertura di partita IVA, a seconda della durata della collaborazione);
- Lavoro sportivo nella forma di Collaborazione coordinata continuativa (co.co.co), ma solo se le prestazioni oggetto del contratto sono “coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici” e se il rapporto di lavoro non supera le 24 ore a settimana, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Dal 1 gennaio 2024 i compensi erogati ai collaboratori in ambito sportivo dovranno essere adeguati ai minimi indicati nel contratto collettivo nazionale e, nello specifico, ai collaboratori coordinati e continuativi sarà riconosciuta una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione oraria spettante ai lavoratori subordinati a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, fino al mese di novembre 2029.
le novità in materia previdenziale e fiscale previste dalla riforma dello sport:
Dal punto di vista previdenziale, la Riforma dello Sport ha stabilito 3 diverse fasce economiche annue:
- compensi fino a 5.000 euro annui: esenzione fiscale e previdenziale;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;
- oltre 15.000 euro annui: si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
Per quanto riguarda le aliquote contributive, per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, questa è fissata al 25%, mentre per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l’aliquota contributiva ridotta al 24%.
Fino al 31 dicembre 2027, il versamento contributivo è fissato al 50%, di conseguenza l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
altre forme di lavoro consentito dalla riforma dello sport:
-
lavoro occasionale:
Le società sportive dilettantistiche possono avvalersi anche di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente;
-
collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale:
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa a favore di Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.
La Riforma dello Sport ha stabilito che i collaboratori a carattere amministrativo gestionale pur non rientrando nella categoria dei Lavoratori Sportivi, beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali di questi:
- esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 mila euro;
- riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui;
Differentemente che per le Co.Co.Co. sportive, per le Co.Co.Co. amministrativo-gestionali è previsto l’obbligo di versamento dell’INAIL e non si applica la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa sotto le 24 ore settimanali prevista dall’art. 28, D.Lgs. 36/2021.
Viene precisato che non possono usufruire di tali tipologie di rapporti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi.
i volontari sportivi:
La Riforma dello Sport ha introdotto anche la figura del volontario sportivo. I volontari sportivi sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Pertanto, i volontari non percepiscono alcun compenso, ma solo il rimborso spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.
Le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente (di solito il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.
Le prestazioni sportive volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
Anche i dipendenti pubblici possono prestare attività di volontariato, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza. Se, invece, l’attività dei dipendenti pubblici si qualifica come “lavoro sportivo” e prevede il versamento di un corrispettivo, si deve chiedere preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione di competenza che la concede o la rigetta entro 30 giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.
Per i volontari, infine, è prevista l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi.
direttori di gara e soggetti ausiliari:
Per i direttori di gara e tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, non è più necessario stipulare un contratto, per ogni singola prestazione è sufficiente infatti la comunicazione o designazione della Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti.
Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS competente provvede alla comunicazione attraverso il RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.
Le comunicazioni dell’inizio del rapporto al Centro per l’impiego devono essere effettuate per cicli cumulativi di massimo 30 prestazioni arbitrali per trimestre, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre in cui hanno avuto luogo.
L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire, anche in un’unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.
Oltre al compenso, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi fissati da ciascun ente.
Ai Direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, purché non superino il limite massimo di € 150 mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.
i premi:
La Riforma dello Sport ha introdotto delle novità anche per quanto riguarda i premi corrisposti agli sportivi dilettanti.
I premi inanzitutto possono essere erogati da organizzazioni come il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le società sportive dilettantistiche ed assegnati esclusivamente ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o per partecipare a raduni come componenti delle squadre nazionali, sia nelle manifestazioni nazionali che internazionali.
I premi non sono considerati proventi da lavoro sportivo, per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo, tuttavia al momento dell’erogazione sono soggetti a una tassazione fiscale del 20%.
la nuova disciplina degli enti sportivi prevista dalla riforma dello sport
1. adeguamento degli statuti:
La Riforma dello Sport ha introdotto l’obbligo di modificare lo statuto sociale di Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Gli statuti devono espressamente prevedere:
- la denominazione (che deve ricomprendere la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica)
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in_via_stabile_e_ principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8, D.lgs. n.36/2021;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e comporta la cancellazione d’ufficio per gli enti già iscritti in caso di mancato adeguamento.
2. attività secondarie e strumentali:
La Riforma stabilisce che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono svolgere attività diverse da quelle principali, ma solamente col rispetto di 2 condizioni:
- espressa previsione nello statuto;
- le attività devono avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.
Il mancato rispetto di questi due criteri, comporterà la cancellazione d’ufficio dal RAS.
Viene precisato che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto conto.
3. personalità giuridica:
La Riforma prevede una nuova procedura per poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica sia per le A.S.D. di nuova costituzione che per quelle già esistenti.
Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport , richiedendo l’iscrizione dell’ente.
In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Per il conseguimento della personalità giuridica è necessaria una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Se il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.